All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), dopo il capoverso Art. 50-bis, aggiungere il seguente:
Art. 50-ter.
(Rafforzamento del personale tecnico operativo delle amministrazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni pubbliche al fine di superare sia le problematiche relative alla pandemia da COVID-19 e di programmare in tempo gli interventi previsti dal PNRR possono attivare azioni di rafforzamento del proprio personale tecnico-operativo, mediante l'assunzione di risorse a tempo determinato provvedendo al reclutamento di risorse a tempo determinato, per un periodo non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 2026, attraverso le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10, la possibilità di svolgimento di una sola prova scritta o orale.
2. Le amministrazioni pubbliche possono altresì procedere al reclutamento a tempo determinato, in deroga al piano triennale dei fabbisogni di ciascuna amministrazione per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 2026, di professionisti ed esperti specializzati in ambiti strettamente correlati alla tipologia del progetto da attuare.