All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021». All'onere derivante dal presente comma, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.