All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: inserire il seguente con le seguenti: inserire i seguenti;
b) dopo il capoverso Art. 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.
(Contributo di autonoma sistemazione agli aventi diritto)
1. Al comma 1, lettera i-ter), dell'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «degli inquilini e dei comodatari che non siano discendenti, ascendenti o germani dei proprietari delle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2021».