All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I datori di lavoro dei settori turistico, termale, alberghiero e della ristorazione, che intendano godere dei benefici di esonero contributivo e fiscale, previsti dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a specificare l'assunzione per lo svolgimento della relativa attività stagionale, nonché ad attribuire a ciascun lavoratore assunto, il corrispondente codice ATECO, previsto per ogni singola attività di tipo stagionale.