All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «il finanziamento di spese correnti» sono sostituite dalle seguenti: «la copertura delle minori entrate e per il finanziamento delle maggiori spese»;
b) al secondo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalle seguenti: «relativo all'esercizio finanziario precedente».