stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.181.62. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/07/2021  [ apri ]
0.1.181.62.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per gli anni 2021 e 2022, in conseguenza della riduzione del traffico aereo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei piccoli aeroporti nazionali nelle regioni in cui è presente un unico scalo aereo di interesse nazionale, come definiti ai sensi del Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 e per sostenere lo sviluppo economico dei rispettivi territori regionali, è sospeso il versamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  9-ter. Per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati dalla perdita di entrate connesse dalla sospensione di cui al comma 9-bis, hanno accesso al fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 9-quater.
  9-quater. Le dotazioni del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022.
  9-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 9-bis a 9-quater pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'Art. 11-quater con la seguente: (Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e disposizioni recanti la sospensione dell'addizionale comunale per i diritti d'imbarco).

em. 1.181.