All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte rapidamente ai nuovi adempimenti previsti dalle presenti disposizioni e per garantire la copertura dei posti disponibili in organico, è autorizzato ad assumere dirigenti di livello non generale attingendo dalle proprie graduatorie di idonei e da quelle delle agenzie fiscali.