All'emendamento 1.181 del Governo, lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi di importo inferiore ai 50 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.