All'emendamento 1.181 del Governo, lettera e) capoverso «Art. 11-bis», comma 10, capoverso comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a un milione di euro.