All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate con le seguenti: è concessa ai datori di lavoro privati che hanno sospeso o riducono la propria attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) al comma 2, dopo le parole: codici 13, 14 e 15 aggiungere le seguenti: e gli altri datori di lavoro privati.