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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.181.108. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/07/2021  [ apri ]
0.1.181.108.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, inserire il seguente:

  11-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Entro novanta giorni dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Entro 12 mesi dalla nomina, i Commissari straordinari approvano, invece, i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi. In caso di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi nel termine previsto, vi provvede il Ministero dell'economia e delle finanze.
   4-bis. Al fine di accertare l'entità dei debiti e dei disavanzi sanitari della regione Calabria e delle singole aziende del Servizio sanitario della medesima, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale dei servizi ispettivi di finanza pubblica e della Guardia di finanza, anche per finalità di controllo in relazione alle spese, alla gestione e alla predisposizione dei bilanci degli enti predetti»;

   b) al comma 5, le parole: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi» ovunque ricorrano, sono soppresse;

   c) al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «nei termini ivi previsti», sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva l'ipotesi di ritardo non imputabile all'operato degli stessi nonché la impossibilità oggettiva di provvedere e previa in ogni caso formale contestazione da parte del Commissario ad acta».

em. 1.181.