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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.181.106. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/07/2021  [ apri ]
0.1.181.106.

  All'emendamento 1.181 del Governo, lettera e), capoverso Art. 11-bis, sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. I commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
  2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziate dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pari ad euro 1.750 milioni confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
  3. Il comma 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è abrogato.
  4. L'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del capoverso Art. 11-bis con la seguente: Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: abolizione del programma «cashback» e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.

em. 1.181.