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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.181.105. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/07/2021  [ apri ]
0.1.181.105.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera f), capoverso Art. 40-bis, aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.
(Formazione obbligatoria per i beneficiari di sussidi)

  1. I beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25, di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono tenuti a frequentare dei corsi di formazione e riqualificazione professionale finalizzati alla ricollocazione nel mercato del lavoro, per il periodo in cui viene erogato il sussidio.
  2. La mancata partecipazione ai percorsi formativi e di riqualificazione professionale di cui al comma 1 determinano la perdita del sussidio attribuito e l'impossibilità di accedere ad ulteriori sussidi nei successivi 12 mesi.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, con proprio decreto definisce i criteri per la realizzazione dei percorsi formativi e di riqualificazione professionale di cui al presente articolo che tengano conto della formazione già acquisita e delle pregresse esperienze lavorative dei beneficiari del sussidio al fine di favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale e nazionale. Vengono altresì individuate le modalità di attuazione del comma 2.
  4. Ai fini del presente articolo il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

em. 1.181.