All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:
Art. 11-quinquies.
(Disposizioni in materia di dotazioni sanitarie a bordo dei treni)
1. È istituito l'obbligo di dotare i treni che percorrono le tratte nazionali dei principali strumenti di soccorso. Nella fattispecie: sfigmomanometro, fonendoscopio, saturimetro, ambu, misuratore glicemia ditix, flebo, fisiologica e glucosata, defibrillatore semiautomatico.