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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 73.36. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2021  [ apri ]
73.36. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro portuale, la locuzione: «per ogni lavoratore» si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione del contributo ivi previsto, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale o stagionale, nonché di contratti di somministrazione di lavoro di cui al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  6-ter. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «dovuti in relazione all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; la riduzione di cui alla presente lettera può essere altresì riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019»;

   b) al comma 1, lettera b), le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021»;

   c) al comma 7, alinea, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021»;

   d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, sono destinate alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese da dette imprese in conseguenza della riduzione dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione delle disposizioni di cui al presente comma».