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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 73.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2021  [ apri ]
73.03. (nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 160 milioni;

   b) sostituire il comma 6 con il seguente:

   «6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77;

   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

   c) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a valere sul fondo di cui al secondo periodo, sono concessi contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020, recante disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici. A tale fine il fondo di cui al citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  6-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  6-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».