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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71.15. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2021  [ apri ]
71.15. (nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: gelate e brinate con le seguenti: gelate, brinate e grandinate; dopo la parola: aprile inserire le seguenti: , maggio e giugno; sostituire le parole: gelo brina con le seguenti: gelo, brina e grandine,.

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le imprese agricole che hanno subìto danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che costituisce il limite massimo di spesa.

   al comma 3, sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: di cui al comma 1; sostituire le parole: incrementata di 105 milioni di euro con le seguenti: incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici.

   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021.

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 161 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.