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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 67.104. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2021  [ apri ]
67.104. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per l'anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
  9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato comma 9-bis sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
  9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77 comma 7 del presente decreto.