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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.18. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2021  [ apri ]
65.18. (nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

   «3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle attività di cui ai medesimi commi nonché l'elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i relativi importi.
   3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies trasmettono al Ministero della cultura e alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonché delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all'attività di ripartizione. Al fine di favorire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività di ripartizione di cui al presente articolo e di ridurne le spese di gestione, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi alle attività di ripartizione, che consentono altresì alla medesima Società la verifica della necessità e della congruità delle spese rendicontate e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità dei dati rendicontati e può disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui al presente comma determina per i soggetti inadempienti l'impossibilità di partecipare alle successive ripartizioni nonché l'obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma»;

   b) al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 7, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresì stabiliti:

   a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;

   b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;

   c) le modalità con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), può svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilità per gli utenti di scaricare i contenuti;

   d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonché i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, è esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale»;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

  1. Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia è autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021 la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma 18 del predetto articolo 26, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.
  2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.