Al titolo IV, dopo l'articolo 50 aggiungere al seguente:
Art. 50-bis.
(Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria)
1. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga prorogati dalla regione Calabria, è assegnato alla medesima regione un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'integrazione dell'indennità.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.