Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure in favore dei lavoratori socialmente utili)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso cui risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è espressa dall'organo commissariale.