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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2021  [ apri ]
35.01. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 393, la parola: «400,» è soppressa;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 400 è abrogato;

   c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 401 è sostituito dal seguente:

   «401. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi. Resta ferma la competenza del Ministero della salute a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto adottato ai sensi del comma 405.»;

   d) dopo il comma 401 è inserito il seguente:

   «401-bis. Il Fondo di cui al comma 401 è finanziato, per 664 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 e, per 336 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

   e) al comma 402, le parole: «ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;

   f) al comma 402-bis, le parole: «ai Fondi previsti ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo previsto al comma 401» e le parole: «dei Fondi di cui ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401»;

   g) al comma 405, le parole: «dei fondi di cui ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401» e le parole: «ai citati commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al citato comma 401»;

   h) al comma 406, le parole: «di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401».

  2. Il comma 550 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.