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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2021  [ apri ]
31.05. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei)

  1. In considerazione degli effetti connessi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro è ridotta al 5 per cento.
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 24,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente articolo.