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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2021  [ apri ]
20.06. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
  1-quater. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole: «svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV».
  1-quinquies. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è assegnato all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, un contributo di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  1-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.
  1-septies. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2023»;

   b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al secondo periodo hanno diritto al rimborso della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021».

  1-octies. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2019 e 2020», sono inserite le seguenti: «e nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;
  1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e 1-octies, pari a 1,55 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.