Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Proroga degli incentivi per le società benefit)
1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente».