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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.117. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2021  [ apri ]
1.117. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

  30-bis. In favore dei soggetti titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) o b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, è riconosciuto:

   a) il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste;

   b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;

   c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

  30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo.
  30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: 8.000 milioni con le seguenti: 7.471 milioni.