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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.181.91. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/07/2021  [ apri ]
0.1.181.91.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 12, inserire i seguenti:

  12-bis. Nel quadro esigenziale connesso anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali.
  12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis del presente articolo, pari a euro 388.412 per l'anno 2021 e ad euro 2.330.469 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  12-quater. Nel quadro esigenziale connesso anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di dieci unità per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. La dotazione finanziaria per le esigenze di cui al periodo precedente destinata alle necessità di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 192.000 euro per il 2021 e 384.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Per il medesimo periodo di cui al primo periodo, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 e di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  12-quinquies. All'articolo 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «asseverate dai relativi organi di controllo».

em. 1.181.
ident. 0.1.181.87.