All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. L'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane e che coltivano una superficie vitivinicola complessivamente non superiore a due ettari. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».