Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di contenere ulteriori effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva UE 2019/904, esclusivamente con riferimento agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B dell'allegato alla medesima direttiva, è differita al 3 luglio 2022.