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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.080. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
9.080.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Stralcio dei crediti inesigibili)

  1. Ai fini di una individuazione dei crediti inesigibili e per l'efficientamento del sistema della riscossione, l'Agenzia delle entrate-riscossione procede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a inviare le comunicazioni di inesigibilità agli enti creditori relative alle quote affidate loro per gli anni dal 2000 al 2015, entro il 28 febbraio 2022.
  2. Entro il 30 settembre 2022, gli enti impositori dovranno procedere all'annullamento per l'importo residuo dei crediti inesigibili così risultanti, effettuando il relativo discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali.
  3. Fino al 28 febbraio 2022 è sospesa l'attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione, nonché le procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere avviate fino alla fine del predetto periodo di sospensione.
  4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità dell'annullamento dei debiti di cui al comma 2 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 2, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti.
  5. I termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività dell'agente della riscossione pendenti alla data dell'8 marzo 2020 e quelli relativi agli affidamenti effettuati entro il 28 febbraio 2022 sono prorogati di 36 mesi.
  6. Il comma 5 si applica anche alle attività di riscossione coattiva degli enti territoriali che non si avvalgono di Agenzia delle entrate-riscossione.
  7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.