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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.076. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
9.076.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Razionalizzazione e sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nell'anno 2021)

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, sono sospesi i termini che scadono nel 2021, di competenza di tale annualità, relativi:

   a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

   b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

   c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

  2. Sono, altresì, sospesi, al ricorrere delle medesime condizioni di cui al comma 1, per i soggetti ivi indicati, i termini di versamento relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP in scadenza nel 2021.
  3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2022, ovvero in dodici rate mensili a partire dal 31 gennaio 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4. I versamenti di cui ai commi 1 e 2, in scadenza nel corso del 2020 e prorogati al 2021, al ricorrere dalle condizioni e dei requisiti individuati dagli articoli 9-quinquies, 13-ter e 13-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono effettuabili, in deroga a quanto previsto dalle sopra citate disposizioni della legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche in otto rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno 2021.