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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.040. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
9.040.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-ter.
(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

   1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, si provvede, per l'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e l'esercizio delle piattaforme per la gestione dei processi e il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee guida antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 3 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
   3. Per le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, per le spese di funzionamento della struttura commissariale, di cui all'articolo 50, comma 3-quinquies, e per gli oneri relativi agli enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti strettamente necessari ad assicurare la funzionalità degli uffici, in base a criteri di economicità ed efficienza, e comunque entro il limite di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
   4. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo».

ident. 9.072.9.085.