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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.023. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
9.023.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Dilazione somme dovute nell'anno 2020)

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il pagamento dei versamenti fiscali, tributari e contributivi, sospesi per effetto dei provvedimenti di legge di natura emergenziale ovvero dovuti ma non versati nel corso del 2020 e nel primo trimestre 2021, sono dilazionati in venti rate quadrimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanarsi entro i successivi trenta giorni dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono definite le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della dilazione di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.