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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.020. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
9.020.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente di riscossione)

   1. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

   b) alla lettera b), le parole: «entro il 30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

  2. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 gennaio 2022, è definito il piano di rateizzazione, della durata massima di tre anni a decorrere dal versamento della prima rata, dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza corresponsione di ulteriori sanzioni e interessi, ivi compresi gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. È fatta salva la possibilità di estinguere integralmente in un'unica rata le somme dovute a titolo di definizione agevolata.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4.745 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 a 2024, si provvede:

   a) quanto a 1.399 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto;

   b) quanto a 3.346 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante utilizzo delle risorse rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi derivante dalle disposizioni al sostegno alle imprese di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.