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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 77.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
77.2.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2022, volto al riconoscimento di un indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.
   2-ter. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 2-bis del presente articolo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dallo stabilimento ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico di ILVA S.p.A., attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
   2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo è riconosciuto nella misura del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda, e comunque per un ammontare non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.
   2-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al Fondo di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater.

  Conseguentemente, al comma 7 sostituire, le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni e le parole: 100 milioni con le seguenti: 97,5 milioni.