Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.