Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2021, e il limite quantitativo, contenuto nel medesimo comma, di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero è aumentato al 70 per cento.