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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 74.023. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
74.023.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per l'anno 2022 destinato all'elargizione di un sostegno economico a favore dei famigliari del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, impegnati nelle azioni di contenimento, di contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19. Il sostegno economico di cui al periodo precedente è fissato nella misura massima di 10 mila euro annui per nucleo familiare ai sensi del periodo precedente.
  2. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i soggetti che possono usufruire delle iniziative di sostegno anche economico di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo.
  3. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77, del presente decreto.