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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 73.55. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
73.55.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere la ripresa del settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, disciplinati dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, danneggiati dagli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera a), decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi.
  7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è erogato qualora le stesse imprese istanti abbiano subito danni in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, in termini di minori ricavi registrati nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.
  7-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021.