Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Capienza autoservizi pubblici non di linea e bus turistici)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i limiti previsti per il contenimento della diffusione del COVID-19 in ordine alla capienza e alla verticalizzazione delle sedute dei mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, nonché i limiti scaturenti dal distanziamento interpersonale di un metro validi a bordo dei mezzi del trasporto turistico di persone mediante autobus, non si applicano nei territori delle regioni che si collocano in «Zona bianca».