Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)
1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «con qualunque finalità» e «, comunque,» sono soppresse;
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.