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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 73.042. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
73.042.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del trasporto marittimo a causa degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza degli approvvigionamenti di merci alla rinfusa via mare, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi relativi alle merci trasportate nel periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1, alle imprese armatoriali che esercitano l'attività produttiva di reddito in Italia con navi impiegate nel trasporto di merci liquide e solide alla rinfusa, anche in via non esclusiva, per l'intero anno. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. In ogni caso la compensazione non potrà eccedere l'importo di 400.000 euro per singola impresa.
  3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.