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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.47. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
7.47.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dal 1° agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante parte delle maggiori risorse, pari a 80 milioni di euro, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis del presente decreto.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

  1. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

   «2-quater. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
   2-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ident. 7.83.7.58.7.27.