Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Riqualificazione delle strutture turistico ricettive e degli stabilimenti termali)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018».
b) al comma 2, le parole: «e di incremento dell'efficienza energetica», sono sostituite dalle seguenti: «o di incremento dell'efficienza energetica»;
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.»;
d) dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:
«4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020».