Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Aree naturali protette)
1. Nelle isole minori sono consentiti interventi di recupero, riconversione funzionale e valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti e con aumento massimo delle superfici fino al 10 per cento, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.
2. Gli Enti Parco autorizzano di volta in volta gli interventi di cui al comma 1, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 giugno 2016 n. 132, previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi proposti, nonché del rispetto della valenza paesaggistica ed architettonica del bene e del contesto in cui lo stesso è inserito.