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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.035. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
7.035.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori.»;

   b) dopo il comma 10-bis, sono inseriti i seguenti:

   «10-ter. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera e-bis), la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
   10-quater. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis), sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere a), b) o c) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolato, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2021, 491 milioni di euro per l'anno 2022, 1.252,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1.111 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,2 milioni di euro per l'anno 2025, 1.042,1 milioni di euro per l'anno 2026, 521,7 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.