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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riqualificazione delle strutture turistico ricettive e degli stabilimenti termali)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018».

   b) al comma 2, le parole: «e di incremento dell'efficienza energetica», sono sostituite dalle seguenti: «o di incremento dell'efficienza energetica»;

   c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

  «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.»;

   d) dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

  «4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020».

ident. 7.038.7.033.7.064.7.02.