stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.26. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
68.26.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Per l'anno 2021, al fine di contrastare gli effetti negativi dovuti al diffondersi del COVID-19, non è dovuto il canone previsto dalla normativa vigente, relativo alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  14-ter. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Sono escluse dall'applicazione di cui al periodo precedente i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento, protezione della fascia costiera e di zone acque ai sensi dell'articolo 68, comma 14-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.»
  14-quater. Per l'attuazione del comma 14-bis è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3 milioni di euro.
  14-quinquies. All'onere derivante dal comma 14-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.