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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.11. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
68.11.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 31, comma 2, al primo periodo dopo la parola: «naturali» sono aggiunte le seguenti: «, epidemiologici, fitopatie o epizozie» e al terzo periodo dopo le parole: «ufficio delle imposte» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato.»;

   b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.».

  15-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che negli anni 2020 e 2021 abbiano subìto, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo dell'anno 2019.
  15-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.

ident. 68.72.68.33.