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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.022. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
68.022.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Misure a sostegno del settore della birra artigianale)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, i birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 50.000 ettolitri, ai sensi del articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono esentati dal pagamento delle accise di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole «venti ettolitri» sono sostituite dalle seguenti «quaranta ettolitri».
  3. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i capoversi: «Acidità totale», «Acidità volatile», «Alcool» e «Limpidità» sono soppressi;

   b) il capoverso: «Anidride carbonica» è sostituito dal seguente: «Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.»;

   c) il capoverso: «Ceneri» è sostituito con il seguente: «Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.».

  4. Per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro al litro di birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, così come rifinanziato dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, con legge 21 maggio 2021, n. 69.
  5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.